Premesso che al posto di Andrea Agnelli parlerei anche alla testa degli avvocati che difendono Antonio Conte (patteggiamento sì, patteggiamento no) e non solo alla pancia dei tifosi («Sistema dittatoriale»: ma non era stato lui, il presidente, a manifestare «piena fiducia negli inquirenti»?), non ci voleva un genio per capire come sarebbe andata a finire; anche se non è ancora finita. Questo è ciò che scrissi, in risposta a un paziente, il 30 maggio scorso.
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CONTE ASSOLTO
Tifosi juventini (a petto in fuori): finalmente uno squarcio di luce in questo Paese di m., finalmente un brandello di verità al posto dei soliti mantelli di ipocrisia.
Tutti gli altri (tra sorrisini, colpi di tosse, gomitatine): uhm uhm, secondo voi come poteva finire a livello sportivo un processo che coinvolgeva una società che tiene sotto scacco la Federazione con una richiesta di 444 milioni di euro? Uhm uhm…
CONTE CONDANNATO
Tifosi juventini: vergogna, vergogna, vergogna, trenta volte vergogna. Hanno dato retta a un pentito di m. pur di tarparci le ali, visto che, stravincendo lo scudetto, eravamo tornati a far spavento. Non ho più fiducia in alcun tipo di giustizia. Vergogna, vergogna, vergogna.
Tutti gli altri: giustizia è stata fatta. Come si poteva pensare che l’allenatore del Siena nulla sapesse a fronte di una serie così fitta di partite combinate? Il pentito paga.
I tifosi juventini: no, il pentito è stato pagato.
Sipario.
(«Nei panni di Conte, e dei suoi avvocati, rinuncerei al patteggiamento: se penso di essere innocente, nessun processo mi farà paura». Questo, invece, l’avevo scritto il 26 luglio).
Beck e tutti, dai apriamo le scommesse : a chi andrà il 10?….visto che oggi hanno assegnato i numeri di maglia ma non il 10. P.s. : almeno hanno avuto la buona creanza di non dare il 6 a Lucio.
Vorrei precisare, perche’ mi accorgo che poco fa non ho espresso bene il mio pensiero: la descrizione e’ molto dettagliata e precisa e competente e mi ha chiarito alcuni aspetti che non conoscevo .
Gentile Roberto Beccantini la ringrazio ancora per quanto inviatomi suffcientemente esplicativo ;ringrazio anche il suo consulente che m i ha dedicato un po’ del suo tempo in vacanza ,non e’ cosa da poco . Saluti .
X 3 – Allora adeso hai capito come stanno le cose?
Vado, Pazienti. Buona serata a todos.
Il Primario
Gentile Barbabianconera, il mio esperto di Scommessopoli, al quale ho girato il suo quesito, mi comunia che anche il Siena ha avuto la responsabilità oggettiva.
Gentile mister 3, il consulente giuridico, ancora in vacanza alle Bahamas, mi ha inviato questo fax,. in risposta a uno dei due quesiti da lei posti. Nella speranza che l’iPad non faccia brutti scherzi.
Grazie dell’attenzione.
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In sostanza, il precedimento amministrativo, conclusosi con l’ordinanza del 3 agosto, emanata dalla Sez. Terza quater del Tar Lazio, prende l’avvio dal ricorso contro la sentenza dell’alta corte di giustizia sportiva n. 9/2012 dell’11 maggio 2012, con la quale Luciano Moggi era stato radiato definitivamente dai ruoli della FIGC.
Obiettivo del ricorrente era una richiesta risarcitoria per danno all’immagine.
Orbene, nel provvedimento de quo, i giudici amministrativi ribadiscono tre capisaldi fondamentali (cfr. ordinanza citata):
a) «… il provvedimento impugnato appare avere – sia per il suo contenuto che per l’organo da cui promana – natura disciplinare e dunque rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo».
b) «… la stessa Corte costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lett. b) e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo – ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;
c) In tali casi, «il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società , associazioni, associati ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione».
Inoltre, «agli effetti della declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione non rileva la circostanza che il sig. Moggi si sia dimesso dall’ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno, al momento in cui attiva lo strumento rimediale, all’ordinamento sportivo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302)».
Ciò detto, il collegio giudicante afferma che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal Coni «abbia incidenza di situazioni giuridiche soggettive», la domanda volta ad ottenere «il conseguente risarcimento del danno…. debba essere proposta davanti al giudice amministrativo» (cfr. ordinanza citata).
Tuttavia, l’organo giudicante ha ritenuto «di rinviare alla fase di merito» l’esame della domanda risarcitoria «trattandosi di pretesa economica in relazione alla quale il danno paventato non ha il carattere dell’irreparabilita».
Diversa erano i presupposti sui quali si fondava il ricorso al Tar della Juve (mai presentato, peraltro) del 2006.
In tale circostanza, infatti, venivano in rilievo due profili fondamentali che avrebbero consentito al Giudice amministrativo di esprimersi in assenza di difetto di giurisdizione.
Questo, ovviamente, indipendentemente da quella che sarebbe stata poi la sua decisione nel caso di specie.
In primo luogo, in tal caso, era evidente come le sanzioni erogate avessero il carattere della irreparabilità , della molteplicità e della immediatezza.
Ovvero come esse fossero suscettibili di produrre danni gravissimi sia sotto l’aspetto meramente economico che di immagine.
Su tutte, in primis, la richiesta di retrocessione alla serie inferiore.
Orbene, in un siffatto scenario, non poteva non essere esperita, da parte della Juventus F. C., un ricorso avanti alla giustizia amministrativa, volto ad ottenere un provvedimento cautelare da parte della medesima, da assumersi con la massima urgenza.
Si pensi, a tal riguardo, alla circostanza che era ormai prossimo l’avvio dei Campionati di Serie A e B e la pubblicazione dei relativi calendari.
Dunque, l’impianto delle sanzioni erogate era tale da legittimare un soggetto (nel caso la Juventus), che stava per subire un danno ritenuto ingiusto, di poter adire immediatamente l’autorità giudiziaria.
Ciò al fine di richiedere, ed eventualmente ottenere, un provvedimento cautelare che avrebbe tutelato il «diritto controverso» fino alla decisione giudiziaria definitiva.
Legittimamente, la Juventus riteneva che, nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda non potesse che spettare, invia esclusiva, al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L.280/2003.
Infatti, in base al surrichiamato primo comma, «… i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo… »
Mentre l’art. 3 così recita: «1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società , associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (9).
2. [La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio] (10).
3. [Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge] (11).
4. [Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare… ».
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Beck, suvvia era solo la richiesta di un parere qualificato…faccia finta che le ho chiesto tre numeri da giocare al lotto!!!
Apro parentesi: vede, gentile Scheda Svizzera, quanto ha retto l’argomento Schwazer? Chiusa parentesi.
Si, è vero, le mie e le sue sono supposizioni. La verità e le volontà sono patrimonio del solo Schwazer. Aspettando domani….andando su altri fronti, temo, a differenza degli intellettuali “rosa”, che per mr .Conte arrivino 15 mesi di squalifica da digerire in unica soluzione. Sensazioni personali per carità , ma dopo quello che è accaduto in fase dibattimentale sento puzza di condanna monito-esemplare. Mi ricorda, gentilmente, perchè nel caso atalanta vennero coinvolti solo i tesserati (Doni in primis) e la società per responsabilità oggettiva, e non è stato così per il Siena a prescindere dalle delazioni? Che l’I-pad l’assista, sempre….