Il caldo, d’accordo, con tanto di time-out refrigerante. E il fatto che il calcio d’agosto è un calcio un po’ così, stravagante più che seducente, un’officina presa per una pista: d’accordo anche su questo.
Valeva per la Lazio, valeva per la Juventus. Ecco (anche) perché la partita è stata un noioso sudario. La Juventus era lontana, lontanissima, dalla Juventus che per un tempo, di sera, aveva spaventato la Fiorentina. Simone Inzaghi, in compenso, era passato alla difesa a tre, o a cinque in base alle esigenze, la qual cosa depone a favore del suo realismo. Dieci minuti di bollicine e poi un’attesa paziente, mirata. De Vrij controllava il traffico ai valichi, Bastos e il fratello di Lukaku mordevano i rari turisti. Con Felipe Anderson e Lulic sgommanti e invocanti cartucce.
Molti gli errori di misura. Troppi. Allegri è un cacciatore di qualità. A suo modo, con quell’aria non certo paragonabile al fanatismo di Conte (a proposito: che bello, il suo Chelsea odierno): a volte non lo capiamo, a volte non si fa capire.
L’assenza di Bonucci e di Pjanic ha tolto idee e precisione all’impostazione, affidata alle piroette di Dani Alves e al nomadismo, non sempre sincronizzato, di Khedira, Lemina e Asamoah. Al punto che, lo avrete notato, toccava a Dybala arretrare per accendere la luce. Con il risultato, spesso, di lasciare al buio Mandzukic.
Poi, è chiaro, la Juventus è la Juventus (in Italia). Ha spolverato l’argenteria, ha profittato del calo laziale, ha mandato in gol quel Khedira che, già a segno con i viola, sa inserirsi come pochi. Higuain era appena entrato. La sua dieta continua. A margine, ma non troppo, mi sono piaciuti Bastos e Benatia. Sei punti a zero: al Bar Zagli avrebbero brindato ma, per ovvi motivi, non l’hanno fatto. Italia forza.
Purtroppo, il conflitto di interesse , seppur esistente, non è dimostrabile. Il consigliere che prima riveste la funzione di giudice amministrativo, e poi, estensore de facto di una norma, su quest’ultima, non ci mette mai la firma. Infatti la proposta vistata dal ministro competente e poi portata nella commissione competente ed in parlamento, non riporterà mai il nome di chi (all’interno delle mura del ministero) l’ha materialmente scritta e prodotta. Tra l’altro, una norma può ben essere modificata nella commissione competente, quindi, ancora di più, non dimostrabile l’eventuale conflitto, anche se legittimamente esistente.
GERMANA PANZIRONI, e’ lei il giudice dell’ultima farsa ai danni della Juve, ecco in sintesi chi e’ questa nobil-donna :
tratto dal sito di repubblica
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/01/14/23-magistrati-col-doppio-stipendio-ecco.html
Germana Panzironi, Tar del Lazio, è capo dell’ ufficio legislativo. E’ anch’ ella bravissima, naturalmente. E’ transitata dalla Gelmini. Sulla condizione della signora bisogna aprire una parentesi. Essendo i consiglieri di Stato in numero limitato, si è deciso che solo un piccolo numero di essi potessero godere della condizione di “fuori ruolo”, altrimenti le aule di giustizia sarebbero rimaste vuote. Gli altri, che si arrangiassero. La Panzironi è una che arranca e suda. Impegnata al mattino a giudicare da magistrato del Tar e al pomeriggioa redigere le leggi al ministero. In questo caso il cerchio magico proietta su di sé il dubbio che con una mano scriva i commi e con l’ altra si possa trovare persino a giudicarli. Se così fosse questa cosa si chiamerebbe conflitto d’ interessi. Grave conflitto. I giudici che si giudicano intrometterebbero nel diritto una propria lucente via autarchica.
DELLA SERIE….ITALIANI BRAVA GENTE
Adesso, dopo la sentenza del TAR sul maxirisarcimento, ci sarà la calata dei Lanzichenecchi (maiuscolo, eh)…
Sentirete stasera il tanfo qui dentro….
Scritto da teodolinda56 il 6 settembre 2016 alle ore 17:18
Era facilmente prevedibile che i barbari Lanzichenecchi scendessero a sporcare il blog.
quello che non capisco però è perché si continua a commentare un fatto deciso nella sua conclusione prima ancora che scoppiasse.
Basta!!
L’importante che le bestie della Suini(ng) & Pisciatombe siano tornate nel recinto a loro più adatto, e al ruolo naturale…
Inoltre é il primo fulgido caso di sentenza rapida in Italia, per lo meno dai tempi dell’Inquisizione seicentesca.
In quei giorni, tutti si affrettarono a fare in modo che la sentenza arrivasse, immediata, secca, senza possibilità di risposta, e in ogni caso You-Know-Who si era premurato di fare in modo che anche la difesa fosse molle e accondiscendente, che non si sa mai. Processo-lampo, sentenza-lampo, ricorsi confusi e arrendevoli. Finito quello, si é potuto tirare un sospirone e tornare al vecchio sistema di cavilli, tempi eterni, prescrizioni eccetera.
Basterebbe già solo questo, senza neanche andare a vedere il contenuto della storia, a far capire quanto di losco ci fosse li’ dietro. You-Know-Who l’ha architettata bene, alla faccia di quelli che credono che sia un bamboccetto che se ne sta li’ per grazia ereditaria ricevuta.
Pubblicato il 06/09/2016
N. 09563/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09407/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9407 del 2011, proposto da:
Juventus Football Club S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Chiappero, Massimo Camaldo, Evelina Porcelli ed Alfredo Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. prof. Pasquale Landi in Roma, via Santa Caterina Da Siena, 46;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
nei confronti di
Soc Football Club Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Adriano Raffaelli ed Angelo Capellini , con domicilio eletto presso lo Studio Legale Torchia Avv. Luisa in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione GiulemandallaJuve, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso Gigliola Mazzaricci in Roma, via di Pietralata 320/D;
per la condanna al risarcimento del danno ingiusto
- derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria, in relazione ai seguenti provvedimenti amministrativi:
- delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010, dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006, pubblicato in data 19
luglio 2011;
- mancata adozione, da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell’atto del Commissario straordinario della F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006;
- provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006.
Nonché per l’annullamento “quatenus opus” e “in parte qua” ai soli fini risarcitori dei seguenti
provvedimenti amministrativi:
- delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010, dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006, pubblicato in data 19 luglio 2011;
- provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il campionato di calcio degli anni 2005/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc e di Soc Football Club Internazionale Milano Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Juventus Football Club S.p.a. agisce in giudizio per la condanna della
Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, chiedendo – quale risarcimento in forma specifica – la “non assegnazione ora per allora” del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio 2005-2006, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e – quale risarcimento per equivalente – la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei danni subiti e subendi dalla Juventus Football Club s.p.a., quantificati in euro 443.725.200,00 (euro quattrocentoquarantatremilioni-settecentoventicinquemiladuecento), oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con annullamento, qualora necessario e nella relativa parte, dei seguenti provvedimenti:
- delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010;
- provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano S.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006.
Deduce la ricorrente i seguenti fatti.
Negli anni 2004-2006, la Procura di Napoli ha sottoposto ad indagine diversi dirigenti e tesserati della FIGC al fine di accertare possibili condotte illecite dirette, tra l’altro, ad alterare lo svolgimento e l’esito delle partite nel corso del campionato di serie A 2004-2005.
Le indagini penali hanno coinvolto anche diversi dirigenti apicali della Juventus, nonché alcuni designatori arbitrali. Gli elementi probatori raccolti nel corso di questi procedimenti sono stati acquisiti dagli organi di giustizia sportiva della FIGC.
Nel 2006, gli organi di giustizia sportiva della FIGC hanno avviato un procedimento disciplinare nei confronti di varie squadre di calcio, tra cui la Juventus, nonché dei loro dirigenti e tesserati coinvolti nelle indagini penali.
Il processo sportivo si è svolto in primo grado dinnanzi alla Commissione d’Appello Federale, che, con decisione del 14 luglio 2006, ha inflitto alla Juventus Football Club S.p.A. le seguenti sanzioni:
- retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006;
- penalizzazione di punti 30 in classifica nella stagione sportiva 2006/2007;
- revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005;
- non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006;
- ammenda di euro 80.000.
In secondo grado, la Corte Federale ha confermato, con decisione del 25 luglio 2006, le sanzioni irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-2005 e 2005-2006 e ha determinato la sanzione relativa alla stagione sportiva 2006-2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica del campo di gara per 3 giornate di campionato nonché nell’ammenda di 120 mila euro.
In ragione delle sanzioni disciplinari irrogate già con la pronuncia della Commissione di Appello Federale del 14 luglio 2006, il Commissario Straordinario della FIGC ha incaricato una Commissione di Esperti affinché esprimesse un parere in ordine alla “eventuale assegnazione dello scudetto in caso di modifica della classifica finale di campionato, a seguito di illecito disciplinare”.
A seguito di tale parere, il Commissario straordinario diramava – in data 26 luglio 2006 – il seguente comunicato: “La Figc ha ricevuto in data 24 luglio 2006 il parere consultivo della Commissione composta da Gerhard Aigner, Massimo Coccia e Roberto Pardolesi sul quesito riguardante l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia in caso di modifica della classifica -finale del campionato. La Commissione ha concluso che, in caso di mera revoca del titolo di campione d’Italia senza modificazione della classifica, il titolo rimane necessariamente vacante. Diversamente, in caso di sanzioni che comportano modificazioni di classifica (come penalizzazioni di punti o retrocessione all’ultimo posto), l’art. 49 delle Noif prevede l’automatica acquisizione del titolo di campione d’Italia per la squadra che risulta prima classificata, tenuto conto delle sanzioni. Gli organi federali possono tuttavia intervenire con un apposito provvedimento di non assegnazione quando ricorrono motivi di ragionevolezza e di etica sportiva, ad esempio quando ci si renda conto che le irregolarità sono state di numero e portata tale da falsare l’intero campionato ovvero che anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi. Il Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere e che non ricorrono motivi per l’adozione di provvedimenti di non assegnazione del titolo di Campione d’Italia per il campionato 2005-2006 alla squadra prima classificata all’esito dei giudizi disciplinari. Rimane vacante il titolo di campione d’Italia 2004-2005. La FIGC ha trasmesso oggi alla UEFA la nuova classifica del Campionato italiano di Serie A 200512006 e l’elenco – completo della documentazione di supporto – delle squadre da iscrivere alla Champions League e alla Coppa UEFA. Per la Champions League Inter, Roma, Milan, Chievo. Per la Coppa UEFA Palermo, Livorno, Parma”.
In data 25.8.2006 la Juventus presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento delle decisioni della CAF e della Corte Federale richiamate sopra, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui “di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C.., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l’altro alla: assegnazione del titolo di Campione di Italia per l’anno 2005-2006; formazione dell’elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l’anno 2006-2007; formazione dell’elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007” e il risarcimento dei danni patiti e patendi per effetto dell’illegittima procedura sanzionatoria.
A seguito della dichiarazione a verbale della camera di consiglio del 1 settembre 2006 di constatata “disponibilità della FIGC e del CONI di devolvere le questioni all’arbitrato del CONI”, la Juventus rinunciava al ricorso e, con sentenza n. 7910/2006, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso.
Con istanza arbitrale del 6.9.2006 la Juventus ha adito quindi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. che, con lodo del 27.10.06 riduceva a 9 punti la penalizzazione da scontare nella stagione 2006-2007 in relazione alle violazioni commesse e convertiva la squalifica del campo di gara nell’obbligo di devoluzione, a favore della FIGC, dell’importo pari all’incasso proveniente dalla vendita dei biglietti relativi alle prime tre partite della stagione 2006-2007, confermando le restanti sanzioni precedentemente irrogate.
Nel 2010, facendo leva sulle risultanze documentali acquisite a distanza di anni nel parallelo processo penale all’epoca pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, l’odierna ricorrente, con esposto-istanza in data 10 maggio 2010, richiedeva formalmente alla FIGC la revoca del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006, “con ogni conseguenziale pronuncia ripristinatoria dello status quo ante”.
A tale istanza, la FIGC in un primo momento replicava facendo presente che le nuove emergenze avevano già dato luogo ad una iniziativa della Procura Federale, significando che la questione, in ragione dei suoi preminenti riflessi disciplinari, sarebbe stata affrontata, ai fini di un eventuale riesame in sede amministrativa, soltanto all’esito delle attività investigative dell’organo di giustizia titolare della funzione requirente.
A conclusione di questa, l’Ufficio della Procura, pur ravvisando in astratto l’emergenza di possibili profili di responsabilità disciplinare, reputava non perseguibili gli illeciti ipotizzati per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, emetteva un provvedimento di archiviazione.
A questo punto, il Consiglio Federale della FIGC, con delibera in data 18 luglio 2011, pubblicata il 19 luglio 2011, respingeva l’esposto-istanza di revoca in autotutela amministrativa dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006, presentata dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010.
Il Consiglio Federale della FIGC motivava la reiezione dell’esposto-istanza di revoca presentato dalla Juventus Football Club s.p.a., osservando che:
- la revoca da parte della F.I.G.C. del titolo di Campione d’Italia 2005-2006, risulta priva di un valido fondamento normativo ed invasiva delle attribuzioni riservate agli Organi di Giustizia Sportiva, di natura giuridica esclusive, con conseguente inammissibile valutazione ex novo di vicende non perseguibili per intervenuta prescrizione;
- nella fattispecie de qua il potere di autotutela non è esercitabile a causa della mancanza e della conseguente vigenza giuridica di un provvedimento amministrativo formale di specifica assegnazione del titolo di Campione d’Italia, effetto ipso iure dello “scorrimento” della graduatoria del campionato, modificata a seguito delle sanzioni inflitte in sede disciplinare;
- il Consiglio Federale, essendo un organo amministrativo, privo di un potere discrezionale ad hoc, non è competente a revocare il titolo di Campione d’Italia;
- la Juventus Football Club s.p.a. difetta di legittimazione a richiedere l’esercizio del potere di autotutela della F.I.G.C., poiché priva di una posizione individuale qualificata rispetto al· potere di cui si invoca l’esercizio;
- de iure, la F.I.G.C. non ha un dovere di provvedere in relazione ad un’istanza formale di esercizio del potere di revoca in autotutela.
Per l’effetto, il Consiglio Federale della F.I.G.C., con il provvedimento in data 18 luglio 2011, sulla base delle dedotte argomentazioni:
- ha deliberato che “non ricorrono i presupposti per l’attivazione di un intervento in autotutela”;
- ha formalmente respinto “la richiesta di revoca del titolo di campione d’Italia relativo alla stagione sportiva 2005-2006 avanzata dalla soc. Juventus con l’esposto” in oggetto.
Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente proponendo domanda di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
La Federazione si costituiva in tale procedimento, eccependo – in via preliminare – l’incompetenza di detto Tribunale e chiedendo che su tale eccezione si pronunciasse il Presidente dell’istituzione arbitrale ai sensi dell’art. 19 del Codice di settore.
A seguito di tale istanza le parti venivano convocate per il 9 settembre 2011 per illustrare le rispettive posizioni difensive sull’argomento.
All’esito del contraddittorio svoltosi al riguardo, il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con ordinanza monocratica del 9 settembre 2011:
- dichiarava la incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria spiegata dall’istante unitamente all’azione impugnatoria;
- rigettava la richiesta di immediata declaratoria di incompetenza per non compromettibilità in arbitrato della res litigiosa, fatte salve le future decisioni del Collegio istituendo.
A questo punto, trattandosi di arbitrato pluriparte, il Presidente del tribunale disponeva ex officio la nomina del Collegio che, con lodo sottoscritto in data 15 novembre 2011, declinava la propria competenza, ritenendo insussistenti i presupposti per la devoluzione in arbitrato della controversia, attesa la natura indisponibile delle situazioni giuridiche dedotte in lite.
A tale pronuncia ha fatto seguito la impugnazione del lodo dinanzi alla Corte di Appello di Roma presso la quale pende il relativo giudizio dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni intervenuta in data 17 maggio 2016.
Con ricorso in data 7 novembre 2011, la Juventus ha adito questo Tribunale domandando la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria, chiedendo – quale risarcimento in forma specifica – la “non assegnazione ora per allora” del titolo di Campione d’Italia per il Campionato di calcio 2005-2006, con conseguente rimodulazione della classifica del campionato e – quale risarcimento per equivalente – la condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei danni subiti e subendi dalla Juventus Football Club s.p.a., quantificati in euro 443.725.200,00 (euro quattrocentoquarantatremilioni-settecentoventicinquemiladuecento), oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Deduce la ricorrente, in particolare, che “II dato giuridico assolutamente rilevante per l’inquadramento della presente fattispecie, direttamente derivante dal provvedimento de quo del Commissario Straordinario della F.I.G.C., è la revoca, per il Campionato italiano di Serie A, anni
2005/2006, dell’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” alla Juventus Football Club s.p.a., con correlata assegnazione del titolo sportivo al Football Club Internazionale Milano s.p.a.” e che, svincolando l’azione risarcitoria dalla azione di annullamento ex art. 30 c.p.a., “il danno ingiusto è
stato prodotto alla ricorrente attraverso il comportamento complessivamente illecito della F.I.G.C. protrattosi dal 2006 fino alla fine del 2011. Sotto questo profilo risulta determinante il riferimento alla figura di teoria generale del diritto del c.d. illecito continuato, come pure alla distinzione introdotta dal diritto penale, pacificamente applicabile a tutti i fatti illeciti, tra il momento della condotta e quello dell’evento”.
Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco calcio, deducendo in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per mancato esaurimenti dei rimedi interni previsti dall’ordinamento sportivo e, nel merito, la infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la F.C. Internazionale Milano S.p.a. deducendo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
Con atto di intervento ad adiuvandum si è costituita anche la associazione “GiulemanidallaJuve”, aderendo alla posizione sostenuta dalla parte ricorrente.
Alla udienza del 18 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
Il Collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.
Osserva il Collegio come nella fattispecie in esame vengano in rilievo – ai fini delle domande risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente – due distinti momenti procedimentali causativi del supposto danno, connessi:
- al comunicato del Commissario Straordinario della FIGC in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano S.p.a. per il Campionato di calcio degli anni 2005/2006;
- alla delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentato dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010 ed alla connessa mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell’atto del Commissario Straordinario della FIGC.
Con riguardo ad entrambi tali momenti procedimentali il Collegio ritiene – in ciò prescindendo dalla pur sollevata questione relativa alla pregiudizialità sportiva – assenti i presupposti fondanti la richiesta di risarcimento del danno e, in particolare, gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito.
Quanto al lamentato danno derivante dal comunicato del Commissario Straordinario della FIGC in data 26 luglio 2006 – e prescindendo dall’eccepita prescrizione che sarebbe intervenuta nelle more della instaurazione del presente giudizio non potendo, evidentemente, trattarsi nella fattispecie in oggetto, né di un “illecito permanente”, né di un “illecito continuato” scaturente dalla mera istanza di autotutela avanzata dalla ricorrente in data 10 maggio 2010 – occorre, infatti, rilevare che a seguito dei numerosi giudizi instaurati dalla odierna ricorrente dinanzi alla giurisdizione amministrativa e sportiva, sia stata accertata la legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC adottato il data 26 luglio 2006.
Sotto tale profilo, così come risulta dalla documentazione depositata in atti, la questione relativa alla assegnazione all’Inter del titolo di campione d’Italia per la s.s. 2005-2006, ha, infatti, già formato oggetto di cognizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
La ricorrente, infatti, con ricorso al TAR in data 24 agosto 2006 (R.G. n. 8049/2016), aveva già chiesto l’annullamento:
“della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., di cui al dispositivo del 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Società rispetto alla decisione di primo grado della Commissione di Appello Federale (C.A.F.); della precedente decisione della C.A.F. del 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare i Comunicati Ufficiali del Commissario Straordinario della F.I.G.C. nn.: 12 del 15 giugno 2006, con il quale sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo ed è stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare in questione della C.A.F., in primo grado, e della Corte Federale, in grado di appello; 14 del 16 giugno 2006, con il quale è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione di Appello Federale; 15 del 16 giugno 2006, con il quale sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale; di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l’altro alla: assegnazione del titolo di Campione d’Italia per l’anno 2005-2006; formazione dell’elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l’anno 2006-2007; formazione dell’elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007; nonché, ove dovesse occorrere, degli artt. 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso”, oltre alla “declaratoria del proprio diritto all’iscrizione al Campionato nazionale di calcio di Serie A, stagione sportiva 2006/2007” ed al “risarcimento dei danni patiti e patendi per effetto dell’illegittima procedura sanzionatoria”.
Unitamente alla azione impugnatoria, del resto, è stata spiegata anche domanda risarcitoria per i danni – diretti ed indiretti – relativi:
- al mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus;
- al mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni;
- al mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali;
- alla instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la società esponente, intentate da terzi e piccoli azionisti;
- ai riflessi gravissimi sul corso azionario del titolo quotato in borsa.
- al danno all’immagine, proprio e del gruppo di appartenenza per abbandono della squadra da parte di alcuni dei migliori suoi giocatori;
- ai danni agli investitori del gruppo di appartenenza (primario gruppo finanziario-industriale italiano quotato in borsa nonché gruppo di primaria rilevanza internazionale).
In occasione della camera di consiglio in data 1 settembre 2006, i difensori della società ricorrente hanno fatto verbalizzare che “la Juventus dichiara di rinunciare al ricorso e, comunque, di non avere più interesse alla decisione del medesimo”, attesa la disponibilità della FIGC e del CONI ad accettare la devoluzione in arbitrato della controversia.
Di ciò il TAR ha preso atto con sentenza n. 7910/2006.
Il giudizio arbitrale si è poi regolarmente celebrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport, che ha confermato le sanzioni disciplinari della revoca del titolo e della retrocessione in serie B, limitandosi a ridurre (da 15 a 9) il carico dei punti di penalizzazione da scontare nel torneo cadetto.
Tale pronuncia è rimasta inoppugnata.
Non v’è dubbio, quindi, che l’intervenuto accertamento in merito alla legittimità del provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC in data 26 luglio 2006, impedisca una nuova valutazione –incidenter tantum – dei medesimi fatti, determinando la infondatezza della domanda di risarcimento dei danni in considerazione della assenza di alcun comportamento illegittimo in capo alla odierna resistente e, conseguentemente, della assenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito.
D’altra parte, quanto alla domanda di revoca in autotutela dello scudetto vinto dall’Internazionale
nella stagione 2005-2006, nonché di emissione di un provvedimento di “non assegnazione ora per allora”, occorre rilevare – oltre che l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse in ragione della assenza di alcun vantaggio per la ricorrente dalla emissione di tali provvedimenti – la natura disciplinare-sanzionatoria della istanza risarcitoria in forma specifica, con conseguente sottrazione della stessa alla giurisdizione del giudice nazionale in ossequio al principio di autonomia dell’Ordinamento sportivo.
La richiesta di condanna in forma specifica, così come quella caducatoria (in questa sede proposta sotto la formula “quatenus opus”), risultano, dunque, inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale.
Per ciò che concerne, poi, il lamentato danno connesso alla illegittimità della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentato dalla Juventus Football Club s.p.a. in data 10 maggio 2010 ed alla connessa mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., osserva il Collegio che le censure sono infondate.
Occorre premettere che la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011 ha valutato l’assenza di presupposti per l’attivazione di un intervento di autotutela, motivando esaustivamente in ordine alla discrezionalità del potere di autotutela ed alla insuscettibilità della attivazione di un potere di coercizione volto alla emanazione di un “contrarius actus”.
La pronuncia in oggetto, quindi, non esprime una nuova valutazione dei fatti oggetto di giudizio, né assurge ad autonomo provvedimento lesivo degli interessi coinvolti, non configurandosi quale atto avente propria portata lesiva.
E’, dunque, dirimente, nella fattispecie in oggetto, il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza, per cui la pubblica amministrazione non ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi su una istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui essa è titolare per la tutela dell’interesse pubblico e che è incoercibile dall’esterno (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2013, n. 4309; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634).
Sotto tale profilo, dunque, devono dichiararsi infondate le censure volte a contestare la delibera in oggetto sotto il profilo della violazione delle garanzie procedimentali riconosciute al privato (censure sub 2.15 e 2.16) oltre che per difetto di motivazione (censure sub 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13 e 2.14), trattandosi – come rilevato – di un sostanziale rifiuto a provvedere in autotutela da parte della Federazione interpellata che non può essere censurato sotto i lamentati profili in considerazione della assenza di alcun obbligo in capo alla amministrazione di pronunciarsi sulla istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (Cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I, n. 9769/2010, secondo cui “non è ravvisabile alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l’istituto del silenzio – rifiuto e lo strumento di tutela giurisdizionale offerto, costituendo l’esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere. Stante, dunque, il carattere altamente discrezionale della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A., ne deriva che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l’esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l’illegittimità, è da ritenersi inammissibile”; Cons. Stato, Sez. V, n. 2237/2015; Cons. Stato, sez. IV, n. 4309/2014).
La richiesta di intervento in autotutela proposta dal privato ha infatti natura meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2012, n. 2549 “I provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, quest’ultima, a fronte della domanda di riesame, non ha alcun obbligo di rispondere”; TAR Lazio, Sez. I, n. 12464/2015).
L’assenza di garanzie procedimentali del privato istante nella fase pre-procedimentale e interna all’amministrazione – di valutazione dell’opportunità di attivazione o meno del procedimenti di autotutela – nonché l’assenza di qualsiasi obbligo in capo all’amministrazione di dare seguito alle istanze di autotutela presentate dai privati, rendono infondate le censure della parte ricorrente.
Per le stesse ragioni devono essere altresì respinte le censure sull’asserito difetto di motivazione e ciò poiché, come rilevato, l’amministrazione non ha l’obbligo di motivare la sua scelta di non avviare il procedimento di riesame in autotutela.
Né, del resto, può affermarsi che la normativa di diritto comunitario e la giurisprudenza amministrativa configurerebbero l’intervento in autotutela quale atto dovuto, accertabile in ogni tempo ad opera dello stesso organo che ha emesso l’atto ovvero dell’organo sovraordinato secondo i principi di imparzialità e parità di trattamento (censure sub 2.5, 2.7, 2.9 e 2.12).
Sotto tale profilo, infatti, è sufficiente osservare:
- che l’esercizio dell’autotutela nelle forme dell’annullamento d’ufficio presuppone la ricorrenza di motivi di interesse pubblico il cui accertamento costituisce oggetto di valutazione discrezionale non coercibile da parte del privato;
- che gli illeciti indicati dalla parte ricorrente non risultano avere avuto avallo nelle decisioni degli organi di giustizia;
- che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa impone che vada accertata, oltre alla necessità della misura assunta, anche la sua idoneità allo scopo da raggiungere e la stretta proporzionalità della misura applicata con il fine da raggiungere (Cfr. anche T.A.R. Abruzzo- Pescara, Sez. I, 15 luglio 2014, n. 351 “L’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, infatti, richiede che quest’ultima, oltre ad accertare entro un termine ragionevole l’illegittimità dell’atto, debba altresì valutare la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, dovendosi in particolare escludere che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata, fermo restando che in sede di annullamento d’ufficio di un silenzio assenso rimane integro in capo all’Amministrazione il potere-dovere di compiere, per la prima volta, quelle valutazioni che essa a suo tempo avrebbe potuto e dovuto porre a fondamento dell’esercizio della funzione istituzionale di primo grado ad essa spettante; inoltre il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa impone che vada accertata, oltre alla necessità della misura assunta, anche la sua idoneità allo scopo da raggiungere e la stretta proporzionalità della misura applicata con il fine da raggiungere; per cui, in applicazione di tale principio, deve essere preferita la misura più mite, che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma”).
L’assenza di comportamenti illegittimi in capo alla FIGC resistente determina, dunque, l’infondatezza dell’azione risarcitoria anche con riguardo al momento procedimentale relativo alla delibera del Consiglio Federale della FIGC in data 18 luglio 2011 di reiezione dell’esposto-revoca in autotutela e determina la infondatezza del ricorso.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve dichiararsi in parte inammissibile e, per la restante parte, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio – FIGC, oltre accessori di legge ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti del Football Club Internazionale Milano S.p.a., oltre accessori di legge.
Compensa le spese con riguardo alle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
Scritto da Fabrizio il 7 settembre 2016 alle ore 09:38
effettivamente mi piacerebbe sapere cosa ne penserebbe una Corte SERIA come quella di Strasburgo….chissà se ci permetteranno di adirla?
Come scriveva Bilbao ieri, la mostruosità della motivazione è che ci si rifà ad un primo arbitrato, che NON CONOSCEVA gli elementi usciti in seguito.
Quando si esegue una pena di morte, negli USA, se saltano fuori nuovi elementi almeno si procede alla riabilitazione…qui si è andati oltre…e non mi si dica che lo smantellamento della squadra, la B con penalità e la radiazione di un dirigente sportivo che aveva semplicemente industrializzato il concetto di sudditanza psicologica NON integrino, dal punto di vista sportivo, una sentenza capitale.
Dinozoff…potresti copiare ed incollare quel che c’è scritto in quel sito? Grazie leo
Non proprio.
Prima la questione é stata di spionaggio, con la Telecom di Tronchetti Provera-Inda che ha accuratamente selezionato le intercettazioni.
Poi di sentimento popolare (perché ora basta, sono dei cattivoni, bisogna fare un grosso rogo) sfruttando il vuoto del codice sportivo (con gli articoli inesistenti e le formulazioni vaghe).
E infine, effettivamente, di cavillismo giuridico (io non sono competente, tu neanche, io potrei esserlo ma siccome tu non lo eri non lo sono neanch’io, ah ops intanto é già tutto prescritto…)
Il tutto, con l’oscura regia di You-Know-Who.
sentenza vera e propria…..
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy
Buongiorno. Lasciate stare i giornali e le chiacchiere di tutti. Questa è la sentenza, ad ognuno le proprie opinioni personali. In breve, comunque, la questione è stata meramente tecnico-giuridica e non di merito sportivo. I giornalisti-giornalai dovrebbero spiegarlo all’opinione pubblica.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/elencoProvvedimentiCollegiali.jsp?_adf.ctrl-state=7p580n0vo_14